diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 21/11/1970 (Rv. 348742 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTI NOMINATIVI PAGABILI AL PORTATORE - NATURA GIURIDICA DI TITOLI DI CREDITO - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - FUNZIONE DI INDIVIDUAZIONE CONTABILE - MEZZO DI CIRCOLAZIONE DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA.*
Stato
decisa il 1970-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348742-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTI NOMINATIVI PAGABILI AL PORTATORE - NATURA GIURIDICA DI TITOLI DI CREDITO - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - FUNZIONE DI INDIVIDUAZIONE CONTABILE - MEZZO DI CIRCOLAZIONE DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA.*

I libretti di deposito a risparmio cosiddetti nominativi pagabili al portatore non hanno natura di titoli di credito, ma sono dei semplici documenti di legittimazione, in quanto l'esibitore riveste la qualita di adiectus e non di cessionario. L'intestazione al nome di una persona, come l'apposizione di un qualsiasi contrassegno (che puo essere costituito da un numero, da un nome di fantasia, ecc), non costituisce, infatti, valido elemento presuntivo di appartenenza del libretto stesso all'intestatario, ma vale solo ad individuare il libretto ed a facilitare, in tal modo, la contabilita nei registri corrispondenti. Conseguentemente, il libretto nominativo pagabile al portatore data la sua funzione documentatrice dell'avvenuto deposito, non puo mai assurgere a mezzo di trasmissione del credito sulla somma depositata, e cioe a strumento di circolazione del credito, dal momento che la sua funzione si esaurisce nell'attribuire al portatore unicamente la legittimazione a riscuotere la somma depositata e non anche la titolarita del credito che l'eseguito deposito fa sorgere nei confronti della banca. (V 2074'68 mass 334203, 334204, 334205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1835

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)