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Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011 (Rv. 616911 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE | Libretto di deposito a risparmio - Natura - Documento di legittimazione - Intestazione - Funzione - Intestazione fiduciaria - Ammissibilità - Conseguenze - Diritto del terzo alla restituzione delle somme depositate - Prova dell'accordo fiduciario - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616911-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE

Il libretto di deposito a risparmio (nella specie, libretto formato nell'ambito del credito cooperativo) è un documento di legittimazione, ai sensi dell'art. 1836 cod. civ., la cui intestazione ha la funzione di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall'intestatario, senza che, tuttavia, essa fornisca elementi decisivi circa l'appartenenza delle somme in deposito, potendo dall'intestazione in questione trarsi soltanto un elemento presuntivo, che può essere smentito dalla prova contraria; pertanto, tale funzione non impedisce che l'intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui cui viene intestato il libretto ed un terzo, il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può, quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)