Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 11/11/1982 (Rv. 423701 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - NATURA DI TITOLI DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CHE REGOLA LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO.*
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - NATURA DI TITOLI DI CREDITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CHE REGOLA LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO.*
I libretti di deposito a risparmio pagabili al portatore sono sostanzialmente dei titoli di credito, caratterizzati, nella loro specifica connotazione, dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante (deposito a risparmio) e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto sottostante; ad essi, pertanto, si applica la disciplina che regola la circolazione dei titoli di credito, con la conseguenza che la consegna del libretto vale ad attribuire al portatore sia l'investitura formale del diritto in esso incorporato, sia la legittimazione all'Esercizio dello stesso. (V 2467/70, mass n 348742; (Conf 527/73, mass n 362545; (Conf 2074/68, mass n 334203 e 334204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)