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Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 22/06/1968 (Rv. 334203 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO -LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE- LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO PAGABILI AL PORTATORE - NATURA GIURIDICA DI TITOLI DI CREDITO - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - IRRILEVANZA - LIBRETTI NOMINATIVI PAGABILI AL PORTATORE - MERO DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334203-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO -LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE- LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO PAGABILI AL PORTATORE - NATURA GIURIDICA DI TITOLI DI CREDITO - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - IRRILEVANZA - LIBRETTI NOMINATIVI PAGABILI AL PORTATORE - MERO DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE.*

I libretti di deposito a risparmio pagabili al portatore sono veri e propri titoli di credito (cosiddetti titoli di credito causali)avendo di questi tutti i connotati precipui ed i requisiti essenziali. La stessa natura hanno i libretti di deposito a risparmio pagabili al portatore se siano intestati al nome di una determinata persona, o in altro modo contrassegnati, all'unico fine di facilitare la loro identificazione. I libretti nominativi pagabili al portatore non hanno, invece, natura di titoli di credito, ma costituiscono semplici documenti di legittimazione (l'esibitore di essi ha qualita di adiectus e non di cessionario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Legge 25/04/1929 num. 967 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)