Sez. 5, Sentenza n. 9110 del 19/04/2006 (Rv. 589350 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Determinazione - Valore iniziale - Accertamento definitivo - Modalità di formazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trova applicazione il principio generale - riferibile a tutti i casi in cui la base imponibile di un tributo sia costituita dalla differenza tra il valore (finale) di trasferimento volontario e/o coattivo di un bene immobile ed il valore (iniziale) di acquisto del medesimo immobile - secondo cui per valore iniziale "definitivamente accertato" deve intendersi quello divenuto definitivo tra il fisco ed il contribuente, indipendentemente dallo strumento con il quale detta definitività sia stata raggiunta, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo eventuali accertamenti tecnici a tal fine operati da organismi specificamente costituiti, qualora gli stessi debbano ritenersi superati per effetto di contrastanti e/o differenti atti posteriori divenuti definitivi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)