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Sez. 5, Sentenza n. 27756 del 16/12/2005 (Rv. 585959 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Valore iniziale - Accertamento per effetto di determinazione automatica a seguito dell'applicazione delle norme sul condono fiscale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585959-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

In tema di INVIM, dovendosi determinare l'imponibile, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella differenza tra "il valore finale..... dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini della imposta di registro o di successione" ed il "valore iniziale... analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto", questo valore iniziale deve intendersi come il valore "definitivamente accertato", indipendentemente dal modo dell'accertamento e quindi anche per effetto di determinazione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate per agevolare la definizione delle controversie tributarie e, in particolare, per condono.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)