Sez. 5, Sentenza n. 27452 del 19/11/2008 (Rv. 605552 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Proposizione dell'impugnazione nei confronti di parte priva di legittimazione passiva - Nullità - Sussistenza - Controricorso proposto dalla parte legittimata passivamente - Sanatoria "ex tunc" - Termine di notificazione del controricorso - Superamento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è affetto da nullità, la quale è, peraltro, sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, anche se il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità della notifica del ricorso. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF, il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, tacitamente estromesso dal giudizio di appello a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti delle quali il giudizio era proseguito. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la nullità del ricorso era stata sanata dalla costituzione del soggetto legittimato passivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, DM Finanze 28/12/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)