diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 09/05/1977 (Rv. 385512 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DOMANDA DI DIVORZIO - EFFETTI SUL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385512-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - DOMANDA DI DIVORZIO - EFFETTI SUL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*

La domanda di scioglimento del matrimonio non produce la cessazione della materia del contendere nel procedimento di separazione personale, poiche: a) la definizione nel merito di questo procedimento serve a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi per il periodo precedente il divorzio; b) la Determinazione dell'assegno di divorzio presuppone l'accertamento dell'eventuale deterioramento della posizione patrimoniale di ciascuno dei due coniugi, accertamento impossibile senza la precisazione della rispettiva situazione patrimoniale precedente il divorzio; C) la Determinazione dello assegno di divorzio presuppone altresi l'accertamento della responsabilita dei coniugi per il fallimento del matrimonio, su cui incide la valutazione fatta in tema di addebitabilita della separazione personale. (V 3988/75, mass n 378287; (V 3358/75, mass n 377496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)