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Sez. L, Sentenza n. 17163 del 10/08/2011 (Rv. 618807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Domanda di ammissione al pagamento dell'indennità di disoccupazione - Termine - Periodo di malattia iniziato oltre otto giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Omesso decorso del decorso del termine durante il periodo di malattia.
Stato
decisa il 2011-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

In materia di indennità di disoccupazione, il termine di decadenza di sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento delle spettanze - previsto dall'art. 129, comma quinto, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1155 - non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale, anche se iniziato oltre otto giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, poiché altrimenti si verrebbe a comprimere il diritto al conseguimento della copertura previdenziale per una causa non imputabile all'interessato, il quale, per la durata di erogazione del trattamento di malattia, non ha titolo per ottenere - e, quindi, richiedere - l'indennità di disoccupazione. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del precisato termine di decadenza, deve tenersi conto esclusivamente del lasso temporale già trascorso fra l'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro ed il giorno di inizio del periodo di malattia indennizzabile, nonché di quello successivo alla fine di quest'ultimo periodo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)