Sez. 1, Sentenza n. 6684 del 03/08/1987 (Rv. 454905 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - OBBLIGAZIONI DI CIASCUN ASSICURATORE - LIMITAZIONE ALLA SOLA QUOTA DI PERTINENZA - SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA IN RAPPRESENTANZA DEGLI ALTRI ASSICURATORI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - OBBLIGAZIONI DI CIASCUN ASSICURATORE - LIMITAZIONE ALLA SOLA QUOTA DI PERTINENZA - SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA IN RAPPRESENTANZA DEGLI ALTRI ASSICURATORI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In tema di coassicurazione contro i danni, ai sensi dell'art. 1911 cod. civ., ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato al pagamento non dell'intero indennizzo, ma della quota di sua pertinenza, anche quando abbia sottoscritto la polizza in rappresentanza degli altri assicuratori, salva restando una sua eventuale responsabilità risarcitoria quale "falsus procurator", ove abbia contrattato senza averne il potere e non vi sia stata la ratifica di detti altri assicuratori. (V 3613/82, mass n 421581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)