Sez. L, Sentenza n. 6520 del 09/06/1995 (Rv. 492763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Disciplina limitativa dei licenziamenti "ex lege" n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1990 - Influenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108 il rapporto di lavoro dei dirigenti non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non avendo la suddetta legge 108 inciso sull'art. 10 della legge 604, con la conseguenza che nel suddetto rapporto di lavoro la stabilità può essere assicurata soltanto mediante l'introduzione ad opera dell'autonomia collettiva o individuale di limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)