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Sez. L, Sentenza n. 2761 del 13/03/1998 (Rv. 513655 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Disciplina limitativa dei licenziamenti "ex" legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza del licenziamento - Nozione desumibile dalla contrattazione collettiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513655-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

La nozione di <<giustificatezza>> del licenziamento di dirigente prevista da clausola della contrattazione collettiva non coincide con quella di giusta causa o di giustificato motivo di cui all'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, ma i limiti del potere di recesso del datore di lavoro sono rimessi alla contrattazione collettiva, che può far ricorso anche a clausole o concetti generali per disciplinare l'ipotesi del licenziamento ingiustificato anche senza specificarla in una casistica dettagliata o in una definizione particolareggiata. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto ingiustificato - al fine del riconoscimento dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva - il licenziamento di un dirigente che trovava la sua causa esclusivamente in alcune decisioni adottate dal datore di lavoro delle quali il dirigente si era reso semplice esecutore e che avevano comportato una situazione di contrasto tra il dirigente stesso ed il personale dipendente)

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)