Sez. L, Sentenza n. 5531 del 14/05/1993 (Rv. 482367 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - In genere | Accertamento ai fini dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per i dirigenti - Criteri - Principio di buona fede nell'esecuzione del contratto - Carattere prioritario - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - In genere
Nella controversia relativa al diritto del dirigente (non tutelato dalla disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970) alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato, l'accertamento di tale fattispecie non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 604 del 1966, dovendo tenersi conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso "ad nutum" del datore di lavoro, in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)