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Sez. L, Sentenza n. 12001 del 27/11/1997 (Rv. 510503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento dei dirigenti - Norme limitative ex art. 113 legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1990 - Irrilevanza - Limitazioni introdotte dall'autonomia collettiva o individuale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, il rapporto di lavoro dei dirigenti non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966, e la stabilità al rapporto di lavoro dei dirigenti può essere assicurata mediante l'introduzione ad opera dell'autonomia privata, collettiva o individuale, di limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)