diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4072 del 03/11/2000 Cc. (dep. 05/12/2000) Rv. 218660 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Scarcerazione per decorrenza termini - Ripristino della precedente misura custodiale - Impugnazione - Riesame - Esclusione - Appello ex art. 310 c.p.p. - Esperibilità.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218660-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame - rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive - bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., che costituisce impugnazione di carattere generale e residuale la quale trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa esperirsi il riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)