Sez. L, Sentenza n. 12211 del 06/06/2011 (Rv. 617649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Transazione tra datore di lavoro e lavoratore - Necessità dell'esplicitazione del dissenso - Esclusione - Individuabilità di una volontà comune di por fine ad ogni controversia - Sussistenza - Contenuto negoziale diverso da quello risultante dal documento - Prova testimoniale - Esclusione - Necessità di equilibrio tra le reciproche concessioni - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
In tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore occorre indagare se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all'"incertus litis eventus" - anche solo per una parte del contenzioso - senza che, tuttavia, sia necessaria l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese, nè che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può essere desunta anche dalla corresponsione di denaro da parte del debitore, accettata dal creditore dichiarando di essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa, ferma restando l'inammissibilità della prova testimoniale diretta a provare un diverso contenuto del rapporto transattivo. Quanto poi ai requisiti dell'"aliquid datum" e dell'"aliquid retentum", essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni, e pertanto non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni. (Nella specie, relativa ad un accordo transattivo con cui era stato riconosciuto un incentivo per le dimissioni rassegnate dal lavoratore, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di merito, che aveva valutato le prove orali assunte solo nella misura in cui erano dirette a convalidare e chiarire il contenuto del negozio transattivo, ritenuto funzionale a reintegrare il lavoratore dei mancati redditi provenienti dalla sua attività all'interno della società a causa della cessazione anticipata del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)