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Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 26/07/1973 (Rv. 365401 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITA DEL LAVORATORE PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365401-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITA DEL LAVORATORE PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE.*

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro per i primi tre giorni di malattia, ancorche prevista per ragioni diverse dall'intento di compensare corrispettivamente una prestazione di lavoro, non perde il carattere di retribuzione che trova la sua causa nel rapporto di lavoro e pertanto non e esente dalla contribuzione dovuta agli enti previdenziali (nella specie INAM). (Conf 262/73; 1742/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)