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Sez. U, Sentenza n. 6003 del 22/11/1984 (Rv. 437670 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - RINUNCIA - PRESCRIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437670-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - RINUNCIA - PRESCRIZIONE - LIMITI.*

L'omessa riproposizione, in Sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non è di per sè sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere qualora la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante detta materiale omissione. (Conf 6408/82, mass n 424035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)