Sez. U, Sentenza n. 6003 del 22/11/1984 (Rv. 437670 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - RINUNCIA - PRESCRIZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI UNA DELLE DOMANDE FORMULATE IN PRECEDENZA - RINUNCIA - PRESCRIZIONE - LIMITI.*
L'omessa riproposizione, in Sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non è di per sè sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere qualora la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante detta materiale omissione. (Conf 6408/82, mass n 424035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)