Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 26/09/1997 (Rv. 508291 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Comparsa conclusionale - Omessa riproposizione della domanda di pagamento degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione richiesti con l'atto introduttivo del giudizio - Presunzione di abbandono della domanda - Sulla sola base di tale circostanza - Configurabilità - Esclusione - Indagine del giudice sul comportamento processuale complessivamente tenuto dalla parte - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE
La mancata riproposizione, in sede di comparsa conclusionale, di una domanda (pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio) di pagamento degli interessi moratori, nonché di una somma a titolo di risarcimento del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, non legittima, "ipso facto", alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, non essendovi ragione per ritenere, in assenza di ulteriori, univoci elementi di fatto (desumibili dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente), che il correlativo interesse sia venuto meno, e potendo, al contrario, la rammentata omissione ascriversi ad un errore nella materiale trascrizione delle rassegnate conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)