diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 12/08/1995 (Rv. 493676 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Proposizione dell'appello con citazione - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493676-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Nel procedimento di impugnazione della sentenza di divorzio, l'appello, che si propone con ricorso e non con citazione, si perfeziona con il deposito del ricorso medesimo in cancelleria nei termini previsti dagli articoli 325 e 327cod. proc. civ., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Peraltro, ove l'appello sia stato proposto con citazione, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge, non rilevando invece a tal fine che nei detti termini sia stata effettuata la notificazione all'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)