Sez. 4, Sentenza n. 4790 del 06/01/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159193 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA PRIVA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE ADDETTO AD ESSA - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRESSA PRIVA DI SCHERMO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA PRIVA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE ADDETTO AD ESSA - INFORTUNIO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRESSA PRIVA DI SCHERMO.*
In caso di infortunio, qualora il datore di lavoro non abbia dotato le macchine dei dispositivi di sicurezza prescritti dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento eventualmente imprudente dei lavoratori non si configura quale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento, poiché esso non costituisce un fattore eccezionale ed atipico. (nella specie il lavoratore, addetto ad una pressa ad eccentrico priva di schermi, si era infortunato perché, per negligenza, aveva azionato erroneamente il pulsante di funzionamento della macchina, provocando la discesa del punzone sulla propria mano). (Conf mass n 133354; (Conf mass n 148034; (Conf mass n 150230; (Conf mass n 154404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)