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Sez. 4, Sentenza n. 2209 del 28/01/1981 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148034 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - SPECIFICAZIONE DEI SUOI OBBLIGHI.*
Stato
decisa il 1981-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148034-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - SPECIFICAZIONE DEI SUOI OBBLIGHI.*

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore contro gli incidenti derivanti da disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore medesimo. L'imprenditore, pertanto, e comunque da ritenere responsabile dello incidente occorso all'operaio, non solo in conseguenza del mancato approntamento di idonee misure protettive, ma anche per il mancato utilizzo di quelle eventualmente approntate, in relazione alla possibile condotta deviante del lavoratore.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)