diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005 (Rv. 585590 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA | Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità di attore e convenuto rispetto al procedimento monitorio - Conseguenze - Eccezioni nuove - Proponibilità - Limiti - Rito anteriore alla novella del 1990 - Fattispecie in tema di nullità di clausola contrattuale.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585590-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, nel regime processuale anteriore alla novella del 1990, ove, nel corso del giudizio, l'opponente integri le proprie difese proponendo eccezioni nuove, la deduzione non impinge nel divieto di domanda nuova, restando ogni nuova eccezione ammissibile fino alla rimessione della causa al collegio ex art. 184 cod. proc. civ. e perfino in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nella rispettiva formulazione applicabile ai giudizi in corso alla data (30 aprile 1995) di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come domanda nuova l'eccezione di nullità della clausola di preventiva rinunzia alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. contenuta nel contratto posto a base dell'ingiunzione, benchè l'opponente avesse fatto valere in tal modo l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato dal creditore, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità del contratto, era rilevabile anche d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)