Sez. 2, Sentenza n. 12537 del 04/12/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259554 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Giudice del riesame - Potere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen., di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la motivazione dell'ordinanza cautelare del GIP relativa ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, potesse ritenersi assente o meramente apparente, attesa la sua ampia disamina del contesto associativo di riferimento e le sue indicazioni sulla rilevanza delle intercettazioni operate nei confronti dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)