Sez. 2, Sentenza n. 46136 del 28/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015) Rv. 265212 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Potere di integrazione da parte del Tribunale del riesame - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare, essendosi limitato il G.i.p. a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero, ratificandone la valutazione con formule di stile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)