Sez. 3, Sentenza n. 6460 del 17/07/1996 (Rv. 498602 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Successiva all'udienza di precisazione conclusioni ed anteriore all'udienza di discussione - Interruzione del giudizio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte del procuratore munito di "ius postulandi" avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima della discussione davanti al Collegio non comporta l'interruzione del processo, non essendovi attività procuratoria da svolgere, importando la discussione della causa l'esercizio della sola difesa tecnica che può essere conferita ad un avvocato anche se iscritto ad altro distretto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)