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Sez. 1, Sentenza n. 12932 del 29/09/2000 (Rv. 540611 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile ancora non classato - Dichiarazione del contribuente ex art. 12 D.L. n. 70/88 di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Valore dichiarato inferiore a quello accertato con valutazione automatica - Richiesta della maggiore imposta mediante avviso di liquidazione - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540611-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, qualora, trattandosi di immobile ancora non censito al catasto edilizio urbano, il contribuente abbia chiesto, ai sensi dell'art. 12 D.L. n. 80 del 1988 convertito in legge n. 154 del 1988, di avvalersi del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986, l'Ufficio del Registro, ove rilevi che il valore derivante dall'applicazione dei suddetti criteri automatici di valutazione è superiore a quello dichiarato dal contribuente, non deve procedere ad avviso di rettifica o di accertamento di maggior valore, ma deve richiedere la maggiore imposta dovuta mediante avviso di liquidazione, senza che possa, ritenersi in tal modo pregiudicata la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente, il quale può impugnare sia l'atto di classamento (nel caso in cui gli sia comunicato), sia l'avviso di liquidazione della maggiore imposta richiesta, in tale sede investendo anche l'atto di classamento posto a fondamento dell'imposta medesima.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1998 num. 154

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)