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Sez. 5, Sentenza n. 18865 del 07/09/2007 (Rv. 601290 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Dichiarazione, nell'atto, di volersi avvalere, ex art. 12 della legge n. 154 del 1988, dei criteri automatici fissati dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Dichiarazione nell'atto di un valore inferiore a quello risultante dai suddetti criteri - Poteri dell'Ufficio - Elevazione del valore mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dell'avviso di liquidazione - Idoneità - Conseguenze - Motivazione dell'atto di liquidazione - Riferimento ai valori tabellari - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601290-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Ove il contribuente abbia chiesto di avvalersi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154 del 1988, dei criteri di determinazione automatica di cui all'art. 52, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma il valore del bene trasferito da lui dichiarato concretamente nell'atto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione dei suddetti criteri, l'Ufficio non è tenuto ad emettere un previo avviso di accertamento e di rettifica (cioè un atto di accertamento), ma solo richiedere la maggiore imposta dovuta, attraverso la notifica di un avviso di liquidazione, la cui motivazione potrà consistere unicamente nel richiamo dei criteri tabellari dei quali si è fatta applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/1988 num. 70 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)