Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 17/02/1979 (Rv. 397246 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO AL COLTIVATORE - MERA DENUNCIATIO - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI POSTE A BASE DELLA VENDITA DEL FONDO A TERZI - NECESSITA - FUNZIONE - RILEVANZA AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL RISCATTO - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO AL COLTIVATORE - MERA DENUNCIATIO - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI POSTE A BASE DELLA VENDITA DEL FONDO A TERZI - NECESSITA - FUNZIONE - RILEVANZA AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL RISCATTO - ESTENSIONE.*
Il proprietario che intende vendere il fondo concesso in affitto deve - a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, che riconosce il diritto di prelazione al coltivatore - comunicare a quest'ultimo la proposta di alienazione che non consiste in una mera denunciatio, ma deve contenere le condizioni poste a base della vendita del fondo a terzi in modo che l'affittuario sia posto in grado di acquistare, in Esercizio del diritto di prelazione spettantegli, alle stesse condizioni il fondo stesso. L'acquisizione di tali elementi - che non deve avvenire tramite la trasmissione di un preliminare di vendita, ove la proposta di alienazione sia comunicata prima dell'entrata in vigore della legge n 817 del 1971, che tale trasmissione ha imposto come espressa condizione - rende possibile il relativo riscontro rispetto all'eventuale vendita intervenuta con terzi e la diversita riscontrata rende operante a favore dell'affittuario pretermesso il diritto di riscatto, in sostituzione di quello di prelazione non potuto esercitare. (V 1478/75, mass n 375058).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)