diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22413 del 14/04/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224948 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Amministratore di fatto - Nozione in base al nuovo art. 2639 introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224948-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 c.c postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente argomentato il proprio convincimento con riferimento alla prestazione di determinate garanzie personali fornite dal soggetto alle banche e ad un'accertata attività manipolatoria di bilanci e contabilità, a dimostrazione del suo diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio, confermato peraltro da testimonianze di dipendenti e fornitori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2639, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)