Sez. 5, Sentenza n. 7203 del 11/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008) Rv. 239040 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Amministratore di fatto - Equiparazione, ai fini penali, all'amministratore di diritto - Implicazioni in tema di reati fallimentari.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
L'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)