Sez. 1, Sentenza n. 2610 del 04/02/2010 (Rv. 611601 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione di garanzia per debito altrui contestuale al credito garantito - Presunzione di onerosità stabilita, per la revocatoria ordinaria, dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla revocatoria fallimentare - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, rispondendo tale disciplina a criteri di razionalità ed equità, che hanno portata generale e che sarebbero infirmati ove si privasse il creditore di una garanzia, senza la quale non avrebbe affatto erogato il credito, ed essendo tale interpretazione confermata dall'art. 2, primo comma, del d.l. n. 35 del 2005, che, modificando l'art. 67, secondo comma, legge fall., ha reso esplicito tale precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)