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Sez. 1, Sentenza n. 26933 del 15/12/2006 (Rv. 593433 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione di garanzia per debito altrui contestuale al credito garantito - Presunzione di onerosità stabilita, per la revocatoria ordinaria, dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla revocatoria fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593433-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, secondo comma, cod. civ., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità dell'art. 64 legge fall. (salva la revocabilità "ex" art. 67, secondo comma, della legge stessa) -, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte - in fattispecie nella quale i giudici d'appello avevano ritenuto applicabile l'art. 67, primo comma, legge fall. in un caso di pegno concesso a garanzia di un'operazione di finanziamento estero in un'operazione di credito industriale, sul rilievo che tra la concessione della garanzia e la controprestazione non vi era rapporto di corrispettività, ed anzi vi era notevole sproporzione, indice dell'anormalità dell'atto - ha cassato la sentenza impugnata, perché essa non aveva considerato, da un lato, che il pegno era stato concesso a fronte della riattivazione del finanziamento, la cui erogazione era stata in un primo momento sospesa, e, dall'altro, che il rapporto di corrispettività va valutato avendo riguardo non all'utile che il garante ricava dalla concessione della garanzia, ma alla prestazione del creditore garantito a fronte della garanzia stessa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)