Sez. 2, Sentenza n. 2684 del 15/04/1999 Ud. (dep. 03/03/2000) Rv. 215713 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alla eliminazione delle conseguenze del reato - Truffa avente ad oggetto titoli di credito - Possibilità di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare - Sussistenza - Necessità di richiesta della parte civile - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Agli effetti di quanto previsto dall'art.165 cod.pen., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)