Sez. 2, Sentenza n. 41376 del 28/09/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248924 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione - Eliminazione conseguenze dannose - Reato di circovenzione di persona incapace - Restituzione somme di denaro illegittimamente percepite - Ammissibilità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Rientra nella nozione di condotte di eliminazione delle conseguenze dannose del reato di circonvenzione di persona incapace, a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente percepite in relazione al fatto criminoso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)