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Sez. 2, Sentenza n. 3958 del 18/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 258045 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alle restituzioni in assenza di costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258045-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. (In applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad una condanna per appropriazione indebita di denaro e documentazione contabile ed amministrativa, ha annullato la sentenza impugnata nella parte cui aveva subordinato la concessione del beneficio "alla restituzione dei documenti e delle somme di cui all'imputazione", oltre che in quella relativa "al risarcimento del danno").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)