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Sez. 5, Sentenza n. 21568 del 19/03/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263708 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di giudizio abbreviato - Revoca della richiesta - Condizioni - Differenze nel caso di richiesta proposta a seguito di decreto di giudizio immediato.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263708-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La richiesta di giudizio abbreviato, se è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)