Sez. 2, Sentenza n. 4495 del 26/10/1995 Cc. (dep. 11/11/1995) Rv. 202752 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Provvedimento emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995 - Normativa sopravvenuta - Immediata applicabilità - Conseguenze - Doveri del giudice di legittimità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Qualora sia oggetto del procedimento incidentale di impugnazione un provvedimento sulla libertà personale (nella specie, ordinanza del tribunale del riesame ripristinatoria della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari) emesso prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332 e conforme alla normativa al tempo vigente, l'applicazione delle disposizioni sopravvenute può attuarsi in sede di legittimità esclusivamente con la constatazione della "non rispondenza" del provvedimento impugnato ai requisiti normativi attualmente in vigore, che sono di immediata operatività, con la conseguenza che il provvedimento medesimo, originariamente valido e non affetto da nullità, deve essere annullato per "non conformità alla legge" (situazione, in concreto, del tutto assimilabile alla "violazione di legge" intesa in senso ampio), con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze cautelari in riferimento alle nuove disposizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)