diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 74 del 07/02/1990 (Rv. 465177 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE DEI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465177-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE DEI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., nella parte in cui non consente la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali, perché, individuata la ratio della norma nella necessità di difendere il potere d'acquisto del reddito dei lavoratori rispetto al fenomeno della svalutazione, la medesima ratio appare estensibile anche alla suddetta categoria di crediti, destinati, al pari di quelli di lavoro, ad alimonia e perciò ugualmente abbisognevole di una protezione che, come quella apprestata dalla medesima norma ed improntata alla tecnica risarcitoria propria dei crediti di valore, consenta l'integrale rimozione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte, durante la mora del debitore, dal menzionato fenomeno (attraverso il cumulo della rivalutazione con gli interessi sulle somme rivalutate, decorrenti dal dì della maturazione del diritto), in luogo della meno efficace tutela ex art. 1224 cod. civ. (alla stregua del quale è da escludere siffatto cumulo); e perché il mancato conseguimento di tale risultato impinge sulla garanzia di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, emergente dal combinato disposto dei citati artt. 38 e 36 cost., dovendosi, in particolare, intendere quest'ultimo come concernente anche dette prestazioni, quali retribuzione differita. (V 5294/89; (V 408/88; (V 5135/88, mass n 459891; (V 260/88, mass n 456839; (V 2690/87, mass n 451794; (V 162/77).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)