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Sez. 2, Sentenza n. 2270 del 15/04/1982 (Rv. 420143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITÀ DI DECISIONE IN BASE AGLI ATTI D'UFFICIO OD AL FASCICOLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITÀ DI DECISIONE IN BASE AGLI ATTI D'UFFICIO OD AL FASCICOLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

La mancata restituzione del proprio fascicolo, da parte dello appellante che l'ha ritirato, nel termine previsto dagli artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. Att. Cod. proc. civ. determina la improcedibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio, senza che possa influire il fatto che l'appello potrebbe essere deciso nel merito in base agli Atti d'ufficio o della controparte, poiché la sanzione suddetta colpisce l'appellante per la sua inattività e per l'inosservanza di una prescrizione processuale di particolare rilievo e non surrogabile con altri mezzi, in quanto diretta allo scopo di consentire al collegio un immediato controllo sulla ritualità dell'impugnazione, oltre a fornirgli la documentazione indispensabile per l'esame di merito della controversia. (V 3282/81, mass n 413860; (Conf 3019/81, mass n 413570; (Conf 1834/80, mass n 405451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)