Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 08/05/1981 (Rv. 413570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AGLI ATTI D'UFFICIO OD AL FASCICOLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AGLI ATTI D'UFFICIO OD AL FASCICOLO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
La mancata restituzione del proprio fascicolo, da parte dello appellante che l'ha ritualmente ritirato, nel termine previsto dagli artt 169 cod proc civ e 111 disp att cod proc civ, determina la improcedibilita del gravame, rilevabile anche d'ufficio, senza che possa influire il fatto che l'appello potrebbe essere deciso nel merito in base agli Atti di ufficio o della controparte, poiche la sanzione suddetta colpisce l'appellante per la sua inattivita e per l'inosservanza di una prescrizione processuale di particolare rilievo, in quanto diretta allo scopo di consentire al collegio un controllo sulla ritualita dell'impugnazione. (V 66/81, mass n 410456; (V 5408/80, mass n 409289; (V 5895/79, mass n 402563; (Conf 1834/80, mass n 405451).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)