Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 18/04/1991 (Rv. 471734 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta | Termine ex art. 16 della legge n. 689 del 1981 - Obbligo di osservanza - Sussistenza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta
In tema di infrazioni amministrative sanzionate con pena pecuniaria, il termine per il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere osservato a prescindere dal fatto che la contestazione della violazione non contenga l'avvertimento della facoltà di avvalersi del pagamento stesso, ed altresì pure quando l'Amministrazione ne contesti la ammissibilità, o si rifiuti di riceverlo, essendo in tal caso onere dell'interessato di provvedere all'offerta della somma dovuta, in conformità delle disposizioni degli artt. 1208 e segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)