Sez. 1, Sentenza n. 4644 del 06/09/1985 (Rv. 442102 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ PER L'ATTEGGIAMENTO PSICHICO DI UNO DEI CONIUGI CONSISTENTE NELL'APPOSIZIONE DI UNA CONDIZIONE ALLA VALIDITÀ DEL VINCOLO - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ PER L'ATTEGGIAMENTO PSICHICO DI UNO DEI CONIUGI CONSISTENTE NELL'APPOSIZIONE DI UNA CONDIZIONE ALLA VALIDITÀ DEL VINCOLO - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
La sentenza del tribunale ecclesiastico, che dichiari la nullità del matrimonio concordatario per l'atteggiamento psichico di uno dei coniugi, consistente nell'apposizione di una condizione (non verificatasi) alla validità del vincolo (nella specie, procreazione di figli), è contraria all'ordine pubblico italiano, e come tale non è suscettibile di delibazione, solo quando la suddetta "condicio mente retenta", con effetti invalidanti per l'ordinamento canonico in base alla mera circostanza della sua omessa esternazione al ministro celebrante le nozze, risulti configurare una riserva mentale in senso stretto per l'ordinamento interno, perché non manifestata "ante nuptias" all'altro coniuge. Al fine indicato, pertanto, il giudice della delibazione deve accertare se sussista o meno quella tempestiva manifestazione della "condicio" all'altro coniuge, e la relativa indagine, che investe un elemento non decisivo per la pronuncia ecclesiastica (salva la sua Rilevanza sotto il diverso profilo della prova della "condicio"), va condotta alla stregua del complessivo esame della sentenza delibanda e dei fatti da essa risultanti. (V 6621/84, mass n 438164; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)