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Sez. L, Sentenza n. 10032 del 27/04/2007 (Rv. 597251 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per materia - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597251-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale - le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l'incompetenza per materia, (nella specie, in favore del giudice del lavoro) può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)