Sez. 3, Sentenza n. 27158 del 19/12/2006 (Rv. 594119 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie - Adempimento mediante il rilascio di un assegno circolare - Estinzione immediata dell'obbligazione - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, secondo gli usi negoziali, come è prassi per i pagamenti delle società di assicurazione o comunque ove accettato dal creditore, è idoneo a estinguere l'obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo delle parti in tal senso o il rilascio di una quietanza liberatoria e senza che un tale effetto possa farsi discendere dal giorno dell'incasso del titolo, ossia dalla volontà del creditore, atteso che detto assegno costituisce un mezzo di pagamento e non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento, in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933 devono costituire per legge idonea cauzione a garanzia degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)