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Sez. 5, Sentenza n. 2597 del 05/02/2014 (Rv. 629356 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Effetti - Elisione dei debiti fiscali - Inoperatività sui crediti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629356-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, elide i debiti del contribuente verso l'erario, ma non opera sui suoi eventuali crediti fiscali, dovendo la previsione del nono comma del citato articolo secondo cui "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate", interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto precluse, per effetto del condono, le contestazioni dell'amministrazione finanziaria e, conseguentemente, accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di recupero del credito di imposta, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti in aree svantaggiate).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)