Sez. 1, Sentenza n. 16911 del 21/12/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272704 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di assegnazione ad un determinato circuito carcerario - Impugnazione - Reclamo al magistrato di sorveglianza - Ammissibilità - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario, che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, n. 2, ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)