Sez. 1, Sentenza n. 47423 del 28/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 238173 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Inserimento del detenuto nel circuito EIV - Assimilabilità al provvedimento ex art. 41 bis Ord. Pen. - Esclusione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento con cui viene disposto l'inserimento del detenuto nel circuito EIV (elevato indice di vigilanza) non è assimilabile a quello adottato ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ma rientra nell'esclusivo ambito amministrativo e pertanto non è suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)