Sez. 1, Sentenza n. 31807 del 10/06/2009 Cc. (dep. 03/08/2009) Rv. 244830 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. - Controllo giurisdizionale - Limiti - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), non eccedente la funzione tipica che gli è propria e, perciò, in sé non suscettibile di ledere diritti soggettivi, non può essere sottoposto a controllo del magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti. (Nella specie il ricorso è stato dichiarato inammissibile sul rilievo che l'indicazione delle specifiche lesioni di diritti dichiaratamente avvenute, omessa nel reclamo proposto in sede di merito, non poteva avere luogo con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 237 art. 31, DPR 30/06/2000 num. 237 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)