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Sez. 1, Sentenza n. 14487 del 03/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 228836 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Inserimento del detenuto nel circuito di elevato indice di vigilanza - Assimilabilità ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis e 41 bis ord. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228836-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza) non può essere assimilato ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41 bis, comma secondo, ord. pen., in quanto il suddetto provvedimento, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, stabilisce soltanto, per ragioni di opportunità specificamente indicate, l'allocazione intramuraria del detenuto in determinati istituti, con la prescrizione di determinate cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità, ma anche per evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Ne consegue che il relativo provvedimento, essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del Magistrato di sorveglianza, potendo costituire oggetto di reclamo solo i singoli atti esecutivi di esso che siano lesivi dei diritti primari del detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)